>>> Specialistica Ambulatoriale

Termine del Glossario per l’Assistenza Primaria proposto dal gruppo di lavoro “Primary Health Care” della Consulta Specializzandi SItI

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Definizione

L’assistenza specialistica ambulatoriale comprende tutte le prestazioni, terapeutiche e riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, riconosciute nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), erogate dai medici specialisti che operano negli ambulatori e nei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale. L’area della Specialistica Ambulatoriale afferisce all’area più ampia dell’assistenza distrettuale territoriale, rivestendo un ruolo fondamentale nel quadro dell’Assistenza Primaria erogata ai cittadini, sebbene ambulatori e laboratori possano essere dislocati presso strutture di ricovero.

Per accedere agli ambulatori il cittadino deve:

  • munirsi della prescrizione del Medico di Medicina Generale o dello specialista del SSN;
  • prenotare la visita specialistica o l’analisi diagnostica attraverso il CUP (Centro unico di prenotazione) della propria Regione di residenza;
  • pagare una quota di compartecipazione alla spesa (ticket) per coloro che non sono esenti (per malattia o per reddito).

La priorità e l’urgenza della prestazione vengono indicate dal prescrittore, barrando una delle lettere del cosiddetto codice “UBDP” direttamente sulla prescrizione: se deve essere effettuata entro 24 ore dalla richiesta, il medico barrerà la lettera U (urgente), entro 10 giorni lavorativi la lettera B (breve), entro 30 giorni lavorativi la lettera D (differita). Se invece la prestazione non ha una particolare urgenza, il medico barrerà la lettera P (programmabile). Egli, inoltre, dovrà indicare sulla ricetta, nella casella specifica, anche l’eventuale codice di esenzione del paziente.

Il fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali, in termini di tipologia e quantità, viene valutato annualmente dall’ASL di competenza territoriale e definito mediante accordi di fornitura stipulati sia con altre Aziende Pubbliche, quali ad es. Aziende Ospedaliere presenti sul territorio, sia con strutture private accreditate. Le strutture private accreditate che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali sono tenute al rispetto delle stesse condizioni previste dalle strutture pubbliche, tra cui la sopra citata compartecipazione della spesa da parte del cittadino non esente.

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 La ricetta elettronica on line

La ricetta elettronica on line (dematerializzata) è il risultato finale di un progetto avviato con la L. 326/2003 (cfr. art. 50 “monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica a carico del SSN”) che ha introdotto la ricetta (cartacea) standardizzata, la tessera sanitaria e l’obbligo di invio dei dati di tutte le ricette da parte prima delle farmacie (2008) e poi dei medici (2011). La trasformazione delle ricette cartacee in elettroniche permette la tracciabilità delle prescrizioni, la realizzazione di misure di appropriatezza prescrittiva, il controllo della spesa (attribuzione e verifica del budget di distretto), la possibilità di attuare misure di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica.

Per ogni ricetta elettronica viene attribuito un numero (NRE), prodotti dal sistema centrale gestito da SOGEI (Società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze), a cui il medico prescrittore associa il codice fiscale (c.f.) dell’assistito. Il sistema valida il c.f. e verifica le informazioni di esenzione (per reddito e/o per patologia), prima che il prescrittore confermi la generazione della ricetta e stampi un “promemoria” da consegnare all’assistito. Nel caso della farmaceutica, il promemoria garantisce al paziente la possibilità di ottenere il farmaco anche in caso di assenza di linea o in presenza di qualsiasi altro inconveniente legato all’accesso al server da parte della farmacia. La farmacia completa l’operazione inviando al server di SOGEI i dati relativi all’erogazione (prezzo del farmaco, ticket, sconti in favore del SSN, etc.).

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Accordo Collettivo Nazionale

Nel contesto del SSN viene instaurato un rapporto di lavoro autonomo convenzionato con le Aziende Sanitarie con le seguenti figure professionali:

  • Medici specialisti ed Odontoiatri (specialisti ambulatoriali), compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione;
  • Biologi, chimici e psicologi (altre professionalità), compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria
  • Medici Veterinari
  • Specialisti ambulatoriali convenzionati operanti presso l’INAIL
  • Medici e altri professionisti a rapporto convenzionale con il Ministero della Salute che assicurano l’assistenza sanitaria al personale marittimo in navigazione o imbarcati, o in attesa di imbarco, agli aeronaviganti, attraverso poliambulatori (Servizi di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante- SASN) ubicati presso porti e aeroporti. Le prestazioni erogate, sia in forma diretta che indiretta, spaziano dalla medicina generale e specialistica all’assistenza farmaceutica.

Dall’ACN si possono desumere una serie di elementi del rapporto convenzionale (modulazione attività oraria, incompatibilità, ripartizione tra attività ospedaliera, ambulatoriale e non, ecc.).

Le condizioni per il rinnovo dell’ACN vengono definite dalle parti interessate (Regioni, Provincie Autonome e OO.SS. maggiormente rappresentative), secondo quanto disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. per cui viene affidata alle Regioni la piena potestà sul piano legislativo e regolamentare ai sensi dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di modifica del Titolo V della Costituzione.

I livelli di negoziazione della categoria, con i relativi aspetti peculiari, si possono classificare in:

  • Negoziazione nazionale
  • Negoziazione regionale
  • Negoziazione aziendale

Il 30 luglio 2015 è stata sottoscritto il nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, il quale nel suo insieme mira ad integrare maggiormente la figura dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato nel SSN, anche attraverso una più chiara disciplina di conferimento degli incarichi.

Tale accordo scaturisce anche dalle novità sull’organizzazione del lavoro all’interno dell’assistenza primaria introdotte con la L. 189/2012 che assegna alle Regioni l’obbligo di istituzione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e delle UCCP (Unità Complesse Cure Primarie) e per il personale convenzionato si stabilisce l’inserimento nelle nuove forme organizzative e l’adesione al sistema informativo regionale e nazionale.

Nel contesto legislativo e regolamentare in cui opera, il nuovo ACN si attiene anche al Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, nel quale si precisa che il collegamento tra AFT – forma associativa monoprofessionale della sola medicina convenzionata – e UCCP dev’essere di tipo funzionale e che la UCCP è parte fondamentale ed essenziale del Distretto.

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 Nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale

Approvato con Decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996, riporta le prestazioni erogabili dal SSN, cui possono aggiungersi prestazioni eventualmente individuate dalle Regioni. Nel Nomenclatore, ciascuna prestazione è identificata da uno specifico codice numerico, ricavato dalla traduzione italiana della Classificazione ICD-9-CM. Fanno eccezione le procedure di laboratorio, per la cui codifica è stato adottato un sistema di numerazione progressiva delle prestazioni elencate in ordine alfabetico e per macro-tipologie (biochimica, immunologia-immunoematologia-tipizzazione tissutale, microbiologi, genetica-biologia molecolare, citologia-istologia e anatomia patologica). Il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 ha ridefinito l’erogabilità delle prestazioni e le relative tariffe di riferimento nazionale.

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Riferimenti bibliografici e normativi

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